L’IRRIPETIBILE OPPORTUNITÀ PER TERZO SETTORE E RSA: SPESE 2024 E 2025 ANCORA CON SUPERBONUS 110% E SCONTO IN FATTURA

Da sapere

Mentre per tutti gli altri soggetti il superbonus al 110%, con possibilità di beneficiarne mediante sconto in fattura, va in soffitta con la fine del 2023 (salvo eventuali proroghe di fine anno per i condomìni, che saranno comunque limitate all’ultimazione di lavori già in fase avanzata alla data del 31 dicembre 2023 e che comunque consentono di beneficiare dello sconto in fattura solo con CILA-S presentate entro la fine del 2022), per gli Enti del Terzo Settore che svolgono attività socio-sanitaria e assistenziale le spese sostenute nel 2024 e nel 2025, per gli interventi «trainanti» e «trainati» che rientrano nell’ambito di applicazione del superbonus, continuano a beneficiare della detrazione nella misura del 110%, con possibilità di continuare a fruirne esercitando le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, a prescindere dalla data di presentazione della CILA-S ed anche per CILA-S ancora da presentare.

Quelle che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

1) sono costituite nella forma di uno degli Enti del Terzo Settore individuati dalla lett. d-bis) dell’art. 119 del DL 34/2020;

2) sono costituite da data antecedente al 17 febbraio 2023:

3) hanno un organo amministrativo i cui componenti non percepiscono compensi o indennità di carica;

4) effettuano gli interventi agevolati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 o D/4

5) possiedono o detengono gli immobili B/1, B/2 o D/4, su cui effettuano gli interventi agevolati, in forza di un titolo di proprietà, nuda proprietà usufrutto o comodato d’uso gratuito. 

Tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal co. 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, per rientrare nell’ambito di applicazione della speciale disciplina «superbonus 110% RSA», devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese e devono persistere sino alla fine dell’ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione (art. 3 co. 3-bis del DL 11/2023).

ECCEZIONE: il requisito della registrazione del contratto di comodato d’uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell’immobile oggetto degli interventi, per il quale è espressamente previsto che deve risalire a data antecedente all’1 giugno 2021.

Se sussistono tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal co. 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, si possono effettuare tutti gli interventi agevolati ai fini del «normale» superbonus, con le ordinarie regole procedurali del «normale» superbonus, ma con i vantaggi dello «speciale superbonus 110% RSA».

Gli interventi agevolati sono:

-tutti gli interventi di efficienza energetica (isolamento termico involucro; sostituzione impianto di riscaldamento; infissi; schermature solari);

-gli interventi di riduzione del rischio sismico, ivi compresi quelli che non determinano riduzioni di classe di rischio dell’immobile;

-gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;

-gli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Lo sconto in fattura del 100%, corrispondente al superbonus 110%, può coprire le spese per gli interventi agevolati fino a concorrenza dei seguenti tetti massimi:

isolamento termico involucro edificio: 50.000,00 euro x n. unità immobiliari

sostituzione impianto di riscaldamento: 30.000,00 euro x n. unità immobiliari

infissi: 54.545.45 euro x n. unità immobiliari

messa in sicurezza antisismica: 96.000,00 euro x n. unità immobiliari

installazione di impianto fotovoltaico: 1.600,00 euro x kW potenza nominale impianto x n. unità immobiliari

installazione sistema di accumulo: 1.000,00 euro x kWh capacità di accumulo x n. unità immobiliari

installazione colonnine di ricarica: 2.000,00 euro x n. unità immobiliari

Sì, purchè si tratti di IVA indetraibile perché la RSA:

-effettua esclusivamente operazioni attive IVA esenti (con conseguente indetraibilità del 100% dell’IVA sugli acquisti);

-oppure, pur effettuando anche operazioni attive IVA imponibili, ha comunque una indetraibilità del 100% dell’IVA sugli acquisti, perché ha esercitato l’opzione per la dispensa degli adempimenti di cui al co. 36-bis del DPR IVA o perché comunque non sussistono i presupposti per l’applicazione del pro rata di cui all’art. 19-bis del DPR IVA.

Se invece la RSA detrae l’IVA che gli viene addebitata dal fornitore in base al pro rata IVA, non sarà possibile applicare lo sconto sul corrispettivo sull’intero ammontare dell’IVA addebitata in fattura (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.3.2022 n. 118), ivi compreso se il 99% risultasse indetraibile in forza del pro rata.

Importante dunque verificare da subito se la RSA detrae l’IVA in base a pro rata e, in tal caso, se può valere la pena prediligere l’indetraibilità integrale da co. 36-bis del DPR IVA.

CHE OCCASIONE PER TERZO SETTORE E RSA!

Per gli Enti del Terzo Settore che svolgono attività socio-sanitaria e assistenziale si tratta di una occasione irripetibile per trovare partner affidabili che abbiano già dimostrato la loro capacità operativa di appaltatori / general contractor superbonus nell’esecuzione di interventi a favore di condomìni.

Per affidare a questi partner affidabili la realizzazione, con concessione dello sconto sul corrispettivo pari al 100% delle spese agevolate, di interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico della loro strutture, migliorando la qualità di vita dei propri residenti e ottenendo considerevoli risparmi dalla bolletta energetica negli anni a venire.

È un treno che non ripassa: il legislatore ha scelto di non includere gli Enti del Terzo Settore nelle norme limitative di superbonus, sconti e cessioni che ha introdotto nel corso del 2023, ma le condizioni generali di finanza pubblica rendono al momento velleitarie le speranze che simili strumenti possano addirittura essere estesi oltre l’orizzonte temporale già attualmente previsto.

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